IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede; Ritenuto in fatto: che in data 30 gennaio 1995 personale del N.O.R.M. Compagnia C.C. di Tortona traeva in arresto Gurich Mohamed nella ritenuta flagranza del reato di cui all'art. 7-bis della legge n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 296/1993; che il Gurich veniva tratto al giudizio direttissimo del pretore di Tortona all'udienza 31 gennaio 1995, per rispondere del reato p. e p. dall'art. 7-bis, primo comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 perche', per sottrarsi al provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Alessandria in data 28 febbraio 1994 e a lui notificato lo stesso giorno, non si adoperava per ottenere dalla competente Autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente; che a seguito della relazione dell'ufficiale di p.g. procedente all'arresto, sentito l'arrestato, udite le richieste del pubblico ministero e del difensore, il pretore convalidava l'arresto; che non sussistendo esigenze cautelari, e non disponendosi pertanto misure cautelari, l'imputato veniva rimesso in liberta'; che reso edotto delle facolta' spettantigli a norma dell'art. 566, settimo e ottavo comma del c.p.p., il Gurich proponeva istanza di giudizio abbreviato, con il consenso del pubblico ministero; che atteso il titolo del reato e le circostanze dell'accertamento, come documentate dal verbale di arresto e confermate dalla relazione dell'ufficiale di p.g., la richiesta appare accoglibile, essendo il giudizio suscettibile di definizione allo stato degli atti; Ritiene il giudicante, preliminarmente, di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, primo comma, della legge n. 39/1990, come introdotto dall'art. 8, secondo comma, della legge 12 agosto 1993, n. 296, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La questione appare sicuramente rilevante con riguardo alla posizione del Gurich, e non manifestamente infondata, per le ragioni di seguito esposte. Il principio della riserva di legge, di cui alla norma costituzionale citata, ricomprende il principio della tipicita' della fattispecie criminosa, il quale esige che la norma incriminatrice contenga una comprensibile descrizione del comportamento oggetto di sanzione penale. In altri termini, come gia' ritenuto dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 364/1988), le disposizioni penali debbono avere precisa connotazione onde consentire ai destinatari delle norme di conoscere con sufficiente chiarezza quale sia la condotta penalmente sanzionata. La norma penale oggetto della questione non appare invero connotata da quegli attributi di determinatezza richiesti dal principio di tipicita' cui si accennava addietro. Recita l'art. 7-bis, primo comma, della legge cit.: "Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Appare evidente la genericita' della locuzione "non adoperarsi", e l'assenza di qualsiasi espressione chiarificatrice circa la condotta che il soggetto deve osservare al fine di evitare la violazione della norma citata: unico riferimento e' l'indicazione dell'autorita' diplomatica o consolare, senza ulteriore specificazione, per es., circa le modalita' dell'eventuale richiesta di rilascio del documento di viaggio. Tanto che sembra lecito domandarsi quale prova della condotta omissiva incriminata debba esere fornita dalla parte pubblica nel corso del giudizio, qualora l'imputato sostenga, senza fornire altra attestazione che quella meramente verbale, di essersi rivolto per informazioni alla propria ambasciata o alla questura; ovvero se sia l'imputato a dover provare (in contrasto coi principi) il facere alternativo alla condotta omissiva punita, per es. esibendo una ricevuta o una dichiarazione dell'autorita' contattata. L'indeterminatezza della norma deve essere sottolineata con riferimento alle condizioni specifiche dei soggetti destinatari, stranieri per lo piu' privi di una corretta conoscenza della lingua italiana e percio' piu' bisognevoli di altri soggetti di regole di condotta dal significato pienamente accessibile. Nel caso di specie la rilevanza della questione puo' apprezzarsi con riferimento alla circostanza che il Gurich, come emerge dai controlli effettuati dai carabinieri, risulta sprovvisto di documenti (anche se l'imputato sostiene di possedere un passaporto, custodito da un fantomatico "amico"), e che a specifica domanda rivoltagli in fase di arresto dai carabinieri rispondeva di non aver chiesto il documento prescritto dall'art. 7-bis citato: non puo' quindi, in base agli atti del procedimento, escludersi la sussistenza a suo carico della condotta omissiva tipica del reato contestato, e l'applicabilita' della norma oggetto di eccezione; mentre, in caso di declaratoria di incostituzionalita' della stessa, verrebbe meno il precetto di cui si contesta la violazione e l'imputato sarebbe prosciolto.