IL PRETORE
    A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;
    Ritenuto in fatto:
      che in data 30 gennaio 1995  personale  del  N.O.R.M.  Compagnia
 C.C.  di  Tortona  traeva  in  arresto  Gurich Mohamed nella ritenuta
 flagranza del reato di cui all'art. 7-bis  della  legge  n.  39/1990,
 introdotto dalla legge n. 296/1993;
      che il Gurich veniva tratto al giudizio direttissimo del pretore
 di Tortona all'udienza 31 gennaio 1995, per rispondere del reato p. e
 p.  dall'art. 7-bis, primo comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39
 perche', per sottrarsi al  provvedimento  di  espulsione  emesso  dal
 prefetto  di  Alessandria in data 28 febbraio 1994 e a lui notificato
 lo stesso giorno, non si  adoperava  per  ottenere  dalla  competente
 Autorita'  diplomatica  o  consolare  il  rilascio  del  documento di
 viaggio occorrente;
      che a seguito della relazione dell'ufficiale di p.g.  procedente
 all'arresto,  sentito  l'arrestato,  udite  le richieste del pubblico
 ministero e del difensore, il pretore convalidava l'arresto;
      che non  sussistendo  esigenze  cautelari,  e  non  disponendosi
 pertanto misure cautelari, l'imputato veniva rimesso in liberta';
      che  reso  edotto  delle facolta' spettantigli a norma dell'art.
 566, settimo e ottavo comma del c.p.p., il Gurich  proponeva  istanza
 di giudizio abbreviato, con il consenso del pubblico ministero;
      che    atteso   il   titolo   del   reato   e   le   circostanze
 dell'accertamento,  come  documentate  dal  verbale  di   arresto   e
 confermate  dalla  relazione  dell'ufficiale  di  p.g.,  la richiesta
 appare accoglibile, essendo il giudizio suscettibile  di  definizione
 allo stato degli atti;
    Ritiene   il   giudicante,  preliminarmente,  di  dover  sollevare
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7-bis,  primo
 comma,  della  legge n. 39/1990, come introdotto dall'art. 8, secondo
 comma, della legge 12 agosto 1993, n. 296, in relazione all'art.  25,
 secondo comma, della Costituzione.
    La  questione  appare  sicuramente  rilevante  con  riguardo  alla
 posizione del Gurich, e non manifestamente infondata, per le  ragioni
 di seguito esposte.
    Il   principio   della   riserva  di  legge,  di  cui  alla  norma
 costituzionale citata, ricomprende il principio della tipicita' della
 fattispecie criminosa, il quale esige  che  la  norma  incriminatrice
 contenga  una  comprensibile descrizione del comportamento oggetto di
 sanzione penale.
    In  altri  termini,  come  gia'  ritenuto   dalla   stessa   Corte
 costituzionale  (cfr.  sentenza  n. 364/1988), le disposizioni penali
 debbono avere precisa connotazione  onde  consentire  ai  destinatari
 delle  norme  di  conoscere  con  sufficiente  chiarezza quale sia la
 condotta penalmente sanzionata.
    La  norma  penale  oggetto  della  questione  non  appare   invero
 connotata   da  quegli  attributi  di  determinatezza  richiesti  dal
 principio di tipicita' cui si accennava addietro.
    Recita  l'art. 7-bis, primo comma, della legge cit.: "Lo straniero
 che distrugge il passaporto o documento  equipollente  per  sottrarsi
 all'esecuzione  del  provvedimento di espulsione o che non si adopera
 per ottenere dalla competente autorita' diplomatica  o  consolare  il
 rilascio  del  documento  di  viaggio  occorrente  e'  punito  con la
 reclusione da sei mesi a tre anni".
   Appare evidente la genericita' della locuzione "non adoperarsi",  e
 l'assenza  di qualsiasi espressione chiarificatrice circa la condotta
 che il soggetto deve osservare al fine di evitare la violazione della
 norma  citata:  unico  riferimento  e'  l'indicazione  dell'autorita'
 diplomatica  o  consolare,  senza  ulteriore specificazione, per es.,
 circa le modalita' dell'eventuale richiesta di rilascio del documento
 di viaggio. Tanto che sembra  lecito  domandarsi  quale  prova  della
 condotta   omissiva  incriminata  debba  esere  fornita  dalla  parte
 pubblica nel corso del giudizio, qualora l'imputato  sostenga,  senza
 fornire  altra  attestazione che quella meramente verbale, di essersi
 rivolto per informazioni alla propria  ambasciata  o  alla  questura;
 ovvero  se sia l'imputato a dover provare (in contrasto coi principi)
 il facere alternativo alla condotta omissiva punita, per es. esibendo
 una ricevuta o una dichiarazione dell'autorita' contattata.
    L'indeterminatezza  della  norma  deve  essere  sottolineata   con
 riferimento  alle  condizioni  specifiche  dei  soggetti destinatari,
 stranieri per lo piu' privi di una corretta conoscenza  della  lingua
 italiana  e  percio'  piu' bisognevoli di altri soggetti di regole di
 condotta dal significato pienamente accessibile.
    Nel caso di specie la rilevanza della questione  puo'  apprezzarsi
 con  riferimento  alla  circostanza  che  il  Gurich, come emerge dai
 controlli effettuati dai carabinieri, risulta sprovvisto di documenti
 (anche se l'imputato sostiene di possedere un  passaporto,  custodito
 da  un  fantomatico "amico"), e che a specifica domanda rivoltagli in
 fase di arresto dai carabinieri rispondeva di  non  aver  chiesto  il
 documento prescritto dall'art. 7-bis citato: non puo' quindi, in base
 agli  atti  del  procedimento, escludersi la sussistenza a suo carico
 della   condotta   omissiva   tipica   del   reato   contestato,    e
 l'applicabilita' della norma oggetto di eccezione; mentre, in caso di
 declaratoria  di  incostituzionalita'  della stessa, verrebbe meno il
 precetto di cui  si  contesta  la  violazione  e  l'imputato  sarebbe
 prosciolto.